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Le societa' di navigazione a partecipazione statale del gruppo FINMARE concorrono a realizzare una nuova politica marittima per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale. Le anzidette societa' di navigazione, al cui capitale l'Istituto per la ricostruzione industriale partecipa, direttamente od indirettamente, per almeno il 51 per cento, esercitano, ai fini predetti, le seguenti attivita':

  • a)il trasporto di merci di massa, secche e liquide, in particolare per il rifornimento delle industrie di base, ai sensi del successivo articolo 2;
  • b)il trasporto di merci di linea, ai sensi del successivo articolo 4;
  • c)i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, ai sensi del successivo articolo 8;
  • d)i servizi passeggeri di prevalente interesse turistico;
  • e)la gestione di una nave-scuola, ai sensi del successivo articolo 11;
  • f)la gestione stralcio dei servizi internazionali passeggeri, ai sensi del successivo articolo 6. Le attivita' indicate nel comma precedente sono svolte in regime di libera attivita' imprenditoriale, avendo presenti le esigenze della massima efficienza ed economicita', secondo criteri di funzionalita' e di specializzazione.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1974 al 24 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684~art1 · fonte su Normattiva