Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1975 al 9 agosto 1984. Leggi il testo vigente →

Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 marzo 1975, n. 47

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La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000."

Testo in vigore dal 15 marzo 1975 al 9 agosto 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1975

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1967 al 15 marzo 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 marzo 1975, n. 47

    La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;950~art3 · fonte del testo