Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981. Leggi il testo vigente →
Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla C.P.D.E.L. Per il periodo precedente al trasferimento si applica l'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315. Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico. Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, e' fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981
