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La rappresentanza anche in giudizio degli enti la cui liquidazione sia assunta dall'Ufficio previsto dall'art. 1 spetta al Ministro per il tesoro che puo' delegarla, anche con provvedimento generale, all'Ufficio liquidazioni. Per le vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro per il tesoro si avvale del patrocinio della Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1956 al 1 gennaio 1998

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