Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32872/2025

    17 dicembre 2025
    • PROCEDIMENTO CIVILE
    • TERMINI PROCESSUALI

    Ove il giudizio di primo grado non sia soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, l'introduzione, in grado di appello, di una domanda nuova inammissibile non muta il regime della controversia, sicché l'impugnazione in cassazione, pur se concernente la sola declaratoria di inammissibilità di tale domanda, non soggiace alla menzionata sospensione.

    Art. 3 · Art. 345 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27374/2025

    13 ottobre 2025

    PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini - Opposizioni esecutive - Inapplicabilità - Portata - Giudizi oppositivi limitati alla statuizione sulle spese processuali - Inclusione - Fondamento. 88 <!-- pag. 89 --> La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione, disposta in relazione alla natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.

    Art. 3 · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 619 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 191/2016

    Questione infondata
    20 luglio 2016

    Non è fondata, per la non omogeneità delle situazioni poste a confronto e la ragionevolezza delle relative discipline, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - escludendo, secondo l'univoca interpretazione del diritto vivente, dalla generale sospensione di tutti i termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, disposta dal precedente art. 1, le opposizioni all'esecuzione e non anche gli atti del processo esecutivo - riserverebbe irragionevolmente un trattamento differenziato a fattispecie accomunate dalle stesse ragioni di celerità. Invero, il processo esecutivo costituisce lo strumento apprestato dall'ordinamento per l'attuazione del diritto, da realizzare in via coattiva, mentre l'incidente di esecuzione, che apre una parentesi all'interno del primo, può assumere due diverse forme: quella dell'opposizione all'esecuzione quando si contesta il "se" del diritto di agire in executivis o la pignorabilità dei beni pignorati, e quella dell'opposizione agli atti esecutivi, quando ci si duole del "come" dell'esercizio del diritto, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva. In sintesi, il processo esecutivo consiste in una sequenza di atti procedimentali per la realizzazione del credito; le opposizioni integrano dei veri e propri giudizi, che si svolgono nel contraddittorio delle parti. La diversità strutturale dei due tipi di procedimento non é riconducibile ad unità sul presupposto dell'esigenza di celerità comune ad entrambi, ben potendo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, dettare discipline differenziate, con l'unico limite costituito dalla non arbitrarietà e irragionevolezza della scelta compiuta. Nell'ambito del procedimento esecutivo il legislatore ha ritenuto di soddisfare tale esigenza con la previsione di un termine perentorio, prorogabile una sola volta per giusti motivi, per la completa acquisizione della documentazione ipocatastale attestante l'appartenenza del bene pignorato al debitore: la sospensione della sua decorrenza durante il periodo feriale è ragionevolmente correlata al rallentamento delle attività degli uffici preposti al rilascio della documentazione. Quanto, invece, alle opposizioni all'esecuzione, l'esigenza di celerità è perseguita mediante la deroga alla sospensione dei termini feriali anche in considerazione della peculiarità del procedimento che, nella prassi giudiziaria, può prestarsi ad un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore esecutato. Sulla diversa ampiezza dei poteri interpretativi del rimettente, condizionata dalla presenza o meno di un indirizzo ermeneutico consolidato in termini di diritto vivente, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 113/2015, 350/1997, 307/1996 e 296/1995; ordinanza n. 226/1994. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia processuale, esercitabile con l'unico limite costituito dalla non arbitrarietà e irragionevolezza della scelta compiuta, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 237/2007 e 341/2006; ordinanze nn. 405/2007, 376/2007 e 101/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 61/1992

    Questione infondata
    18 febbraio 1992

    L'inapplicabilità dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria è giustificata da identica 'ratiò, sia per le controversie promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, che per le controversie promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto esclude la sospensione dei termini anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali). - nello stesso senso, su identica questione, O. n. 61/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost. · Art. 442 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 61/1985

    Questione infondata
    8 marzo 1985

    Non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere, come ha fatto il legislatore, che l'esigenza di una maggiore celerità delle cause elettorali rispetto alle controversie ordinarie, non si spinga al di la' della speciale disciplina per esse stabilita, senza proiettarsi anche sull'istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742, i quali, nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione dalla sospensione, non includono tra questi ultimi le controversie in materia elettorale).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 442 c.p.c. · Art. 1 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1969-10-07;742~art3 · fonte su Normattiva