Art. 11 — Disposizioni transitorie
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Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in servizio nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per i ciechi di cui all'annessa tabella, sara' inquadrato nei ruoli statali di cui all'articolo 3 purche' in possesso dei seguenti requisiti:
- a)aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di "ottimo";
- b)essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma. Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione. Il personale che, pur avendo tre anni di servizio qualificato ottimo, non abbia la abilitazione speciale rilasciata dalla Scuola di metodo "A. Romagnoli" per gli educatori dei ciechi in Roma, dovra' fornirsene frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal uopo il Ministero potra' anche autorizzare appositi corsi o stabilire speciali norme per l'ammissione ai corsi normali.
Testo in vigore dal 20 novembre 1952 al 24 settembre 1954
