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Nelle Province in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale insegnante e' iscritto in ruoli speciali provinciali. L'insegnamento della musica e del canto nelle scuole speciali per i ciechi e' inpartito da insegnanti incaricati, in ragione di un insegnante per ogni cinque classi d'insegnamento. L'incarico dell'insegnamento della musica e del canto e' annualmente conferito dal competente provveditore agli studi tra coloro che siano forniti del diploma previsto dal successivo art. 8, con preferenza ai ciechi. Gli incaricati dell'insegnamento della musica e del canto fruiscono del trattamento economico degli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato, e sono tenuti ad un obbligo di orario di venticinque ore settimanali complessivamente.
Testo in vigore dal 20 novembre 1952 al 7 aprile 1960
