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[1]La posizione di « a disposizione » e' quella dell'ufficiale che cessa definitivamente, a domanda o di autorita', dal servizio effettivo in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge ed e' inscritto in appositi ruoli.

[2]L'ufficiale collocato « a disposizione » rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo all'atto del collocamento a disposizione. Durante il detto periodo, l'ufficiale « a disposizione» e' considerato, a tutti gli effetti, come ufficiale in servizio, ed e' impiegato per incarichi vari.

[3]L'ufficiale che in applicazione della legge sull'avanzamento debba essere collocato « a disposizione » d'autorita' od a domanda, vi e' collocato anche se trovasi in aspettativa.

[4]In tal caso, pero', spettano all'ufficiale, per tutto il periodo di tempo che avrebbe dovuto trascorrere in aspettativa, solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione.

[5]Se poi al termine del periodo massimo di aspettativa l'ufficiale sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato cessa di essere « a disposizione »

[6]In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 1 luglio 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art20 · fonte del testo