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[1]La posizione di «fuori quadro» e' quella dell'ufficiale che, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge, cessa - a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando di cui alla tabella n. 1 annessa alla presente legge - definitivamente dal servizio effettivo ed e' iscritto in appositi ruoli.

[2]L'ufficiale collocato « a disposizione » rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo all'atto del collocamento a disposizione. Durante il detto periodo, l'ufficiale « a disposizione» e' considerato, a tutti gli effetti, come ufficiale in servizio, ed e' impiegato per incarichi vari.

[3]L'ufficiale che - in applicazione della legge di avanzamento o della presente legge - debba essere collocato fuori quadro, a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando, e' collocato in tale posizione anche se trovasi in aspettativa.

[4]In tal caso, pero', spettano all'ufficiale, per tutto il periodo di tempo che avrebbe dovuto trascorrere in aspettativa, solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione.

[5]Se poi al termine del periodo massimo di aspettativa l'ufficiale sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato cessa di essere « a disposizione »

[6]In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge. 5 11

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 14 ottobre 1937, n. 1927

5

Il Regio Decreto 14 ottobre 1937, n. 1927 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A parziale modificazione delle disposizioni di cui agli articoli 106 e 108 della legge 7 giugno 1934, n. 899, 63 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, 20 e 22 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, la durata massima delle posizioni di «fuori quadro», per i colonnelli, e di «fuori organico» per i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, e' ridotta ad anni due".

Regio Decreto 17 settembre 1940, n. 1567

11

Il Regio Decreto 17 settembre 1940, n. 1567 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "A parziale modificazione delle disposizioni di cui agli articoli 106, 108 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, 20 e 22 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 e successive modificazioni, la durata massima delle posizioni di «fuori quadro» per i colonnelli, e di «fuori organico» per i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, e' ridotta ad anni due".

Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1940

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1937 al 7 dicembre 1940.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 17 settembre 1940, n. 1567

    Il Regio Decreto 17 settembre 1940, n. 1567 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "A parziale modificazione delle disposizioni di cui agli articoli 106, 108 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, 20 e 22 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 e successive modificazioni, la durata massima delle posizioni di «fuori quadro» per i colonnelli, e di «fuori organico» per i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, e' ridotta ad anni due".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art20 · fonte del testo