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[1]((La posizione di «fuori quadro» e' quella dell'ufficiale che, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge, cessa - a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando di cui alla tabella n. 1 annessa alla presente legge - definitivamente dal servizio effettivo ed e' iscritto in appositi ruoli)).

[2]L'ufficiale collocato « a disposizione » rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo all'atto del collocamento a disposizione. Durante il detto periodo, l'ufficiale « a disposizione» e' considerato, a tutti gli effetti, come ufficiale in servizio, ed e' impiegato per incarichi vari.

[3]((L'ufficiale che - in applicazione della legge di avanzamento o della presente legge - debba essere collocato fuori quadro, a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando, e' collocato in tale posizione anche se trovasi in aspettativa)).

[4]In tal caso, pero', spettano all'ufficiale, per tutto il periodo di tempo che avrebbe dovuto trascorrere in aspettativa, solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione.

[5]Se poi al termine del periodo massimo di aspettativa l'ufficiale sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato cessa di essere « a disposizione »

[6]In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge.

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 29 novembre 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 1 luglio 1937. 25 parole tolte, 55 parole aggiunte in 2 capoversi.

La posizione di « tolto: a disposizioneaggiunto: fuori quadro» e' quella dell'ufficiale che tolto: cessa definitivamente, a domanda o di autorita', dal servizio effettivoaggiunto: , in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge tolto: ed e' inscrittoaggiunto: , cessa - a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando di cui alla tabella n. 1 annessa alla presente legge - definitivamente dal servizio effettivo ed e' iscritto in appositi ruoli.

L'ufficiale che aggiunto: - in applicazione della legge tolto: sull'avanzamento aggiunto: di avanzamento o della presente legge - debba essere collocato tolto: « a disposizione » d'autorita' od a domanda, vi e' collocato aggiunto: fuori quadro, a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando, e' collocato in tale posizione anche se trovasi in aspettativa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art20 · fonte del testo