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[1]((La posizione di «fuori quadro» e' quella dell'ufficiale che, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge, cessa - a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando di cui alla tabella n. 1 annessa alla presente legge - definitivamente dal servizio effettivo ed e' iscritto in appositi ruoli)).
[2]L'ufficiale collocato « a disposizione » rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo all'atto del collocamento a disposizione. Durante il detto periodo, l'ufficiale « a disposizione» e' considerato, a tutti gli effetti, come ufficiale in servizio, ed e' impiegato per incarichi vari.
[3]((L'ufficiale che - in applicazione della legge di avanzamento o della presente legge - debba essere collocato fuori quadro, a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando, e' collocato in tale posizione anche se trovasi in aspettativa)).
[4]In tal caso, pero', spettano all'ufficiale, per tutto il periodo di tempo che avrebbe dovuto trascorrere in aspettativa, solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione.
[5]Se poi al termine del periodo massimo di aspettativa l'ufficiale sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato cessa di essere « a disposizione »
[6]In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge.
Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 29 novembre 1937
