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[1]La posizione di «fuori quadro» e' quella dell'ufficiale che, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge, cessa - a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando di cui alla tabella n. 1 annessa alla presente legge - definitivamente dal servizio effettivo ed e' iscritto in appositi ruoli.
[2]L'ufficiale collocato « a disposizione » rimane in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo all'atto del collocamento a disposizione. Durante il detto periodo, l'ufficiale « a disposizione» e' considerato, a tutti gli effetti, come ufficiale in servizio, ed e' impiegato per incarichi vari.
[3]L'ufficiale che - in applicazione della legge di avanzamento o della presente legge - debba essere collocato fuori quadro, a domanda, di autorita' oppure perche' raggiunto dal limite di comando, e' collocato in tale posizione anche se trovasi in aspettativa.
[4]In tal caso, pero', spettano all'ufficiale, per tutto il periodo di tempo che avrebbe dovuto trascorrere in aspettativa, solo gli assegni inerenti a quest'ultima posizione.
[5]Se poi al termine del periodo massimo di aspettativa l'ufficiale sia dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato cessa di essere « a disposizione »
[6]In tal caso gli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della presente legge. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
R Decreto 14 ottobre 1937, n. 1927
5Il R Decreto 14 ottobre 1937, n. 1927 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) "A parziale modificazione delle disposizioni di cui agli articoli 106 e 108 della legge 7 giugno 1934, n. 899, 63 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944, 20 e 22 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, la durata massima delle posizioni di «fuori quadro», per i colonnelli, e di «fuori organico» per i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, e' ridotta ad anni due".
Testo in vigore dal 29 novembre 1937 al 7 dicembre 1940
