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[1]Per gli ufficiali in congedo e' ammesso il trasferimento dai ruoli delle armi in quelle dei corpi e servizi e viceversa, con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento, solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di eta' e che ne facciano domanda.

[2]Fanno eccezione gli ufficiali che chiedono di transitare nel corpo sanitario e veterinario per i quali non e' necessario alcun limite di eta'.

[3]I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.

[4]Gli ufficiali trasferiti di ruolo non possono conseguire promozioni a grado superiore a quello stabilito per il ruolo dal quale provengono.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 14 febbraio 1939

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art63 · fonte del testo