Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per gli ufficiali in congedo e' ammesso, a giudizio insindacabile del Ministro, il trasferimento dai ruoli delle armi e del corpo automobilistico in quelli degli altri corpi e servizi, solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di eta' e che ne facciano domanda. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per il corpo o servizio in cui e' stato trasferito.

[2]Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi, corpi e servizi, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 536, e' obbligatorio il trasferimento nel corpo sanitario o nel corpo veterinario, a prescindere dal limite di eta' prescritto dal primo comma, del presente articolo. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per i corpi sanitario o veterinario. 10

[3]Puo' essere altresi' consentito - in seguito a domanda o a designazione di autorita' - a giudizio insindacabile dei Ministro e previo parere dell'ispettorato dell'arma competente, il trasferimento di ufficiali in congedo dalle armi e dai corpi e servizi in altra arma o nel corpo automobilistico.

[4]Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di' eta' prescritto dal primo confina del presente articolo e l'ufficiale e' trasferito con lo stesso grado ed anzianita' che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza.

[5]I trasferimenti di ruolo senza promozione sono fatti con decreti ministeriali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 aprile 1940, n. 491

10

La L. 18 aprile 1940, n. 491, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio D.L. 17 maggio 1938, n. 605, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " In deroga al disposto dell'articolo 2, comma 2°, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, convertito nella legge n. 2155 del 22 dicembre 1938-XVII, i Consiglieri nazionali in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, che siano ufficiali in congedo delle armi combattenti, possono rimanere, a domanda, nei ruoli di dette armi".

Testo in vigore dal 20 giugno 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 giugno 1940

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1939 al 20 giugno 1940.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 aprile 1940, n. 491

    La L. 18 aprile 1940, n. 491, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio D.L. 17 maggio 1938, n. 605, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " In deroga al disposto dell'articolo 2, comma 2°, del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, convertito nella legge n. 2155 del 22 dicembre 1938-XVII, i Consiglieri nazionali in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, che siano ufficiali in congedo delle armi combattenti, possono rimanere, a domanda, nei ruoli di dette armi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art63 · fonte del testo