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[1]((Per gli ufficiali in congedo e' ammesso, a giudizio insindacabile del Ministro, il trasferimento dai ruoli delle armi e del corpo automobilistico in quelli degli altri corpi e servizi, solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di eta' e che ne facciano domanda. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per il corpo o servizio in cui e' stato trasferito.
[2]Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi, corpi e servizi, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 536, e' obbligatorio il trasferimento nel corpo sanitario o nel corpo veterinario, a prescindere dal limite di eta' prescritto dal primo comma, del presente articolo. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per i corpi sanitario o veterinario.
[3]Puo' essere altresi' consentito - in seguito a domanda o a designazione di autorita' - a giudizio insindacabile dei Ministro e previo parere dell'ispettorato dell'arma competente, il trasferimento di ufficiali in congedo dalle armi e dai corpi e servizi in altra arma o nel corpo automobilistico.
[4]Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di' eta' prescritto dal primo confina del presente articolo e l'ufficiale e' trasferito con lo stesso grado ed anzianita' che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza.
[5]I trasferimenti di ruolo senza promozione sono fatti con decreti ministeriali)).
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 20 giugno 1940
