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[1]((Per gli ufficiali in congedo e' ammesso, a giudizio insindacabile del Ministro, il trasferimento dai ruoli delle armi e del corpo automobilistico in quelli degli altri corpi e servizi, solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di eta' e che ne facciano domanda. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per il corpo o servizio in cui e' stato trasferito.

[2]Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi, corpi e servizi, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 536, e' obbligatorio il trasferimento nel corpo sanitario o nel corpo veterinario, a prescindere dal limite di eta' prescritto dal primo comma, del presente articolo. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per i corpi sanitario o veterinario.

[3]Puo' essere altresi' consentito - in seguito a domanda o a designazione di autorita' - a giudizio insindacabile dei Ministro e previo parere dell'ispettorato dell'arma competente, il trasferimento di ufficiali in congedo dalle armi e dai corpi e servizi in altra arma o nel corpo automobilistico.

[4]Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di' eta' prescritto dal primo confina del presente articolo e l'ufficiale e' trasferito con lo stesso grado ed anzianita' che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza.

[5]I trasferimenti di ruolo senza promozione sono fatti con decreti ministeriali)).

Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 20 giugno 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 febbraio 1939

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 14 febbraio 1939. 57 parole tolte, 225 parole aggiunte in 7 capoversi.

Per gli ufficiali in congedo e' ammessoaggiunto: , a giudizio insindacabile del Ministro, il trasferimento dai ruoli delle armi tolto: in quelle dei aggiunto: e del corpo automobilistico in quelli degli altri corpi e servizi tolto: e viceversa, con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento,aggiunto: , solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di eta' e che ne facciano domanda. aggiunto: L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per il corpo o servizio in cui e' stato trasferito.

tolto: Fanno eccezione gli ufficiali che chiedono di transitareaggiunto: Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi, corpi e servizi, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 536, e' obbligatorio il trasferimento nel corpo sanitario tolto: e veterinario per i quali non e' necessario alcun aggiunto: o nel corpo veterinario, a prescindere dal limite di eta'tolto: .

tolto: I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.

tolto: Gli ufficiali trasferiti di ruolo non possono conseguire promozioni aggiunto: prescritto dal primo comma, del presente articolo. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianita' originaria e non puo' conseguire promozione a grado superiore a quello tolto: stabilito per il ruolo dal quale provengono aggiunto: massimo previsto per i corpi sanitario o veterinario.

aggiunto: Puo' essere altresi' consentito - in seguito a domanda o a designazione di autorita' - a giudizio insindacabile dei Ministro e previo parere dell'ispettorato dell'arma competente, il trasferimento di ufficiali in congedo dalle armi e dai corpi e servizi in altra arma o nel corpo automobilistico.

aggiunto: Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di' eta' prescritto dal primo confina del presente articolo e l'ufficiale e' trasferito con lo stesso grado ed anzianita' che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza.

aggiunto: I trasferimenti di ruolo senza promozione sono fatti con decreti ministeriali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art63 · fonte del testo