Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 1 luglio 1927. Leggi il testo vigente →

[1]Il Consiglio di disciplina e' formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi e' sottoposto e si compone dei cinque ufficiali in servizio effettivo, piu' anziani, dipendenti dai comandi di cui al precedente articolo ed aventi i gradi indicati in apposite tabelle, che saranno annesse al regolamento.

[2]Nel caso che nell'ambito di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ad ufficiali di uno o, se occorra, di piu' comandi vicini.

[3]A parita' di anzianita' assoluta fra ufficiali di arma diversa, i componenti vengono designati secondo l'ordine di precedenza delle varie armi e dei vari corpi stabilito dalle leggi d'ordinamento.

[4]Il presidente e almeno due membri debbono essere d'arma o corpo combattente.

[5]L'ufficiale che abbia fatto parte di un Consiglio di disciplina non puo' essere nuovamente designato per tale incarico se non sono trascorsi almeno tre mesi.

[6]Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli piu' anziani del grado prescritto dalle tabelle, osservate le norme di cui ai precedenti commi.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 luglio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art78 · fonte del testo