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[1]((Il Consiglio di disciplina e' formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi e' sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo designati secondo l'ordine di anzianita' stabilito dal regolamento, dipendenti dai Comandi di cui al precedente articolo.
[2]Fra gli ufficiali da designarsi per la composizione dei Consigli di disciplina vanno compresi gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio presso enti alla dipendenza delle Amministrazioni militari.
[3]Quando l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga ad arma o corpo combattente, i componenti il Consiglio stesso dovranno essere tratti dagli ufficiali delle armi e corpi combattenti.
[4]Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sara' tratto, se possibile, dal corpo cui l'ufficiale appartiene.
[5]Le annesse tabelle (allegati nn. 1, 2 e 3) stabiliscono la composizione del Consiglio di disciplina per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.
[6]La tabella allegato n. 4 stabilisce quali sono i ruoli degli ufficiali di arma o corpo combattente.
[7]Nel caso che nell'ambito di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai comandi piu' vicini.
[8]Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli del grado prescritto dalle tabelle allegati nn. 1, 2 e 3, osservate le norme dei precedenti commi.
[9]Trattandosi pero' di formare un Consiglio per ufficiali generali od ammiragli di grado superiore a generale di divisione, o corrispondenti, il Consiglio stesso sara' composto di generali od ammiragli dei gradi e della anzianita', che di volta in volta stabilira' il Ministero competente.
[10]Per la Regia aeronautica la norma suddetta si applica per i generali di grado superiore a generale di brigata aerea o corrispondenti)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 ottobre 1927
Il Regio D.L. 26 luglio 1927, n. 1743, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1928, n. 1374, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° ottobre 1927.
Testo in vigore dal 7 settembre 1931 al 10 settembre 1942
