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[1]Il Consiglio di disciplina e' formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi e' sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo designati secondo l'ordine di anzianita' stabilito dal regolamento, dipendenti dai Comandi di cui al precedente articolo.

[2]Fra gli ufficiali da designarsi per la composizione dei Consigli di disciplina vanno compresi gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio presso enti alla dipendenza delle Amministrazioni militari.

[3]Quando l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga ad arma o corpo combattente, i componenti il Consiglio stesso dovranno essere tratti dagli ufficiali delle armi e corpi combattenti.23

[4]Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sara' tratto, se possibile, dal corpo cui l'ufficiale appartiene.

[5]Le annesse tabelle (allegati nn. 1, 2 e 3) stabiliscono la composizione del Consiglio di disciplina per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

[6]La tabella allegato n. 4 stabilisce quali sono i ruoli degli ufficiali di arma o corpo combattente.

[7]Nel caso che nell'ambito di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai comandi piu' vicini.

[8]Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli del grado prescritto dalle tabelle allegati nn. 1, 2 e 3, osservate le norme dei precedenti commi.

[9]Trattandosi pero' di formare un Consiglio per ufficiali generali od ammiragli di grado superiore a generale di divisione, o corrispondenti, il Consiglio stesso sara' composto di generali od ammiragli dei gradi e della anzianita', che di volta in volta stabilira' il Ministero competente.

[10]Per la Regia aeronautica la norma suddetta si applica per i generali di grado superiore a generale di brigata aerea o corrispondenti.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

con decorrenza dal 1 ottobre 1927

Il Regio D.L. 26 luglio 1927, n. 1743, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1928, n. 1374, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° ottobre 1927.

L. 11 luglio 1942, n. 913

23

La L. 11 luglio 1942, n. 913 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La distinzione tra armi o corpi combattenti e non combattenti stabilita negli articoli 78 e 85 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, modificata dalla legge 17 marzo 1930-VIII, n. 337, e dal R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 939, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1701, nonche' nelle tabelle allegati 2 e 4, e' abolita nei confronti degli ufficiali della Regia marina".

Testo in vigore dal 10 settembre 1942 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1942

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1931 al 10 settembre 1942.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 luglio 1942, n. 913

    La L. 11 luglio 1942, n. 913 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La distinzione tra armi o corpi combattenti e non combattenti stabilita negli articoli 78 e 85 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, modificata dalla legge 17 marzo 1930-VIII, n. 337, e dal R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 939, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1701, nonche' nelle tabelle allegati 2 e 4, e' abolita nei confronti degli ufficiali della Regia marina".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art78 · fonte del testo