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[1]((Il Consiglio di disciplina e' formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi e' sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo designati secondo l'ordine di anzianita' stabilito dal regolamento, dipendenti dai Comandi di cui al precedente articolo.
[2]Quando l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga ad arma o corpo combattente, i componenti il Consiglio stesso dovranno essere tratti dagli ufficiali delle armi e corpi combattenti.
[3]Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sara' tratto dal corpo cui l'ufficiale appartiene.
[4]Le annesse tabelle (allegati nn. 1, 2 e 3) stabiliscono la composizione del Consiglio di disciplina per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.
[5]La tabella allegato n. 4 stabilisce quali sono i ruoli degli ufficiali di arma o corpo combattente.
[6]Nel caso che nell'ambito di uno stesso Comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai Comandi piu' vicini.
[7]Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli del grado prescritto dalle tabelle allegati nn. 1, 2 e 3, osservate le norme dei precedenti commi.
[8]Trattandosi pero' di formare un Consiglio per ufficiali generali od ammiragli di grado superiore a generale di divisione, o corrispondenti, il Consiglio stesso sara' composto di generali od ammiragli dei gradi e della anzianita', che di volta in volta stabilira' il Ministero competente.
[9]Per la Regia aeronautica la norma suddetta si applica per i generali di grado superiore a generale di brigata aerea o corrispondenti)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 ottobre 1927
Il Regio D.L. 26 luglio 1927, n. 1743, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1928, n. 1374, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° ottobre 1927.
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 7 settembre 1931
