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[1]Il Consiglio di disciplina e' formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi e' sottoposto e si compone dei cinque ufficiali in servizio effettivo, ((designati secondo l'ordine di anzianita' stabilito dal regolamento)), dipendenti dai comandi di cui al precedente articolo ed aventi i gradi indicati in apposite tabelle, che saranno annesse al regolamento.7
[2]Nel caso che nell'ambito di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ad ufficiali di uno o, se occorra, di piu' comandi vicini.
[3]A parita' di anzianita' assoluta fra ufficiali di arma diversa, i componenti vengono designati secondo l'ordine di precedenza delle varie armi e dei vari corpi stabilito dalle leggi d'ordinamento.
[4]Il presidente e almeno due membri debbono essere d'arma o corpo combattente.
[5]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 LUGLIO 1927, N. 1743, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 7 GIUGNO 1928, N. 1374)).
[6]Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli ((designati secondo l'ordine di anzianita' stabilito dal regolamento)) del grado prescritto dalle tabelle, osservate le norme di cui ai precedenti commi.7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 ottobre 1927
Il Regio D.L. 26 luglio 1927, n. 1743, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1928, n. 1374, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° ottobre 1927.
Testo in vigore dal 1 luglio 1927 al 1 maggio 1930
