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Non possono far parte del Consiglio di disciplina:
- a)gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
- b)il capo di Stato Maggiore generale e il sottocapo di Stato Maggiore generale, i capi e sottocapi di Stato Maggiore della Regia marina e della Regia aeronautica ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
- c)gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi;
- d)gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica, allo Stato Maggiore del Regio esercito, agli uffici di Stato Maggiore della marina o dell'aeronautica, al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, alla Segreteria della Commissione suprema di difesa;
- e)gli ufficiali allievi delle scuole militari;
- f)i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di Stato Maggiore del corpo d'armata o della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti marittimi o dei comandi militari marittimi, o del comando di zona aerea territoriale;
- g)i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;
- h)l'offeso o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;
- i)chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;
- l)coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
- m)l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta per mancanze punibili con provvedimento di stato.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 20 maggio 1927
