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Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

  • a)gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
  • b)il capo di Stato Maggiore generale e il sottocapo di Stato Maggiore generale, i capi e sottocapi di Stato Maggiore della Regia marina e della Regia aeronautica ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
  • c)gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi;
  • d)gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica, allo Stato Maggiore del Regio esercito, agli uffici di Stato Maggiore della marina o dell'aeronautica, al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, alla Segreteria della Commissione suprema di difesa;
  • e)gli ufficiali allievi delle scuole militari;
  • f)i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di Stato Maggiore del corpo d'armata o della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti marittimi o dei comandi militari marittimi, o del comando di zona aerea territoriale;
  • g)i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;
  • h)l'offeso o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;
  • i)chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;
  • l)coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
  • m)l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta per mancanze punibili con provvedimento di stato. 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 14 aprile 1927, n. 618, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 299, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Oltre le esclusioni previste dall'art. 83 della legge 11 marzo 1926, n. 397, non potranno far parte del Consiglio di disciplina che deve giudicare ufficiali della Regia guardia di finanza: a) il comandante generale e il comandante in 2° della Regia guardia di finanza; b) gli ufficiali della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica eventualmente addetti al Ministero delle finanze o al Comando generale della Guardia o istruttori presso istituti del Corpo".

Testo in vigore dal 20 maggio 1927 al 1 maggio 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 20 maggio 1927.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 14 aprile 1927, n. 618, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 299, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Oltre le esclusioni previste dall'art. 83 della legge 11 marzo 1926, n. 397, non potranno far parte del Consiglio di disciplina che deve giudicare ufficiali della Regia guardia di finanza: a) il comandante generale e il comandante in 2° della Regia guardia di finanza; b) gli ufficiali della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica eventualmente addetti al Ministero delle finanze o al Comando generale della Guardia o istruttori presso istituti del Corpo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art83 · fonte del testo