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((Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

  • a)gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
  • b)il capo di stato maggiore generale, i capi di stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, il comandante in seconda del Corpo di stato maggiore e l'ufficiale generale addetto al Comando del Corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, i generali a disposizione per incarichi speciali (art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504) e quelli in soprannumero (art. 1 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, e art. 6 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504), gli ammiragli di divisione in soprannumero (testo unico disposizioni legislative sull'avanzamento ufficiali Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007);
  • c)gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano di fatto effettivo servizio;
  • d)gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'Arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica), quelli addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla segreteria della Commissione suprema di difesa:
  • e)gli ufficiali allievi delle scuole militari;
  • f)i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del Comando in capo di armata navale o di squadra, dei Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dei Comandi militari marittimi o del Comando di zona aerea territoriale, per questi limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere i) e l);
  • g)i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;
  • h)l'offeso, o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;
  • i)chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;
  • l)coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
  • m)l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta;
  • n)gli ufficiali che nella ultima compilazione delle note caratteristiche non abbiano riportato almeno la classifica di buono con punti due o qualifiche analoghe, da stabilirsi dal competente Ministero)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il Regio D.L. 14 aprile 1927, n. 618, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 299, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Oltre le esclusioni previste dall'art. 83 della legge 11 marzo 1926, n. 397, non potranno far parte del Consiglio di disciplina che deve giudicare ufficiali della Regia guardia di finanza: a) il comandante generale e il comandante in 2° della Regia guardia di finanza; b) gli ufficiali della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica eventualmente addetti al Ministero delle finanze o al Comando generale della Guardia o istruttori presso istituti del Corpo".

Testo in vigore dal 7 settembre 1931 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 settembre 1931

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1930 al 7 settembre 1931. 55 parole tolte, 47 parole aggiunte in 4 capoversi.

b) il capo di stato tolto: Maggiore aggiunto: maggiore generale, i capi di tolto: Stato Maggiore aggiunto: stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, il comandante in seconda del Corpo di tolto: Stato Maggiore aggiunto: stato maggiore e l'ufficiale generale addetto al Comando del Corpo di tolto: Stato Maggiore aggiunto: stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, i generali a disposizione per incarichi speciali (art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504)tolto: , e quelli in soprannumero (art. tolto: 77-ter legge 11 marzo 1926, n. 398, aggiunto con aggiunto: 1 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025tolto: ), gli ammiragli di squadra considerati in aumento alla tabella organica (aggiunto: , e art. 6 R. decreto-legge tolto: 7 giugno 1928 aggiunto: 31 dicembre 1927, n. tolto: 1497), e quelli aggiunto: 2504), gli ammiragli di divisione in soprannumero (tolto: R. decreto-legge 19 dicembre 1927aggiunto: testo unico disposizioni legislative sull'avanzamento ufficiali Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. tolto: 2317 aggiunto: 2007);

… del Ministero dell'aeronautica), quelli addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello tolto: Stato Maggiore aggiunto: stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina, agli uffici del capo di tolto: Stato Maggiore aggiunto: stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla segreteria della Commissione suprema di difesatolto: ;aggiunto: :

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di tolto: Stato Maggiore del Corpo di armata aggiunto: stato maggiore del corpo d'armata e della divisioneaggiunto: , del Comando in capo di armata navale o di squadra, dei Comandi in capo dei dipartimenti tolto: marittimi militari aggiunto: militari marittimi e dei Comandi militari marittimi o del Comando di zona aerea territoriale, per questi limitatamente ai casi tolto: in aggiunto: di cui alle seguenti lettere i) tolto: ed aggiunto: e l);

l) coloro tolto: cha aggiunto: che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art83 · fonte del testo