Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1931 al 1 maggio 1954. 435 parole tolte, 9 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

tolto: a) gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

tolto: b) il capo di stato maggiore generale, i capi di stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, il comandante in seconda del Corpo di stato maggiore e l'ufficiale generale addetto al Comando del Corpo di stato maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, i generali a disposizione per incarichi speciali (art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504) e quelli in soprannumero (art. 1 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, e art. 6 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504), gli ammiragli di divisione in soprannumero (testo unico disposizioni legislative sull'avanzamento ufficiali Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007);

tolto: c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano di fatto effettivo servizio;

tolto: d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'Arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica), quelli addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello stato maggiore del Regio esercito, della Regia marina, agli uffici del capo di stato maggiore generale e dei comandanti designati d'armata, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla segreteria della Commissione suprema di difesa:

tolto: e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

tolto: f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di stato maggiore del corpo d'armata e della divisione, del Comando in capo di armata navale o di squadra, dei Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dei Comandi militari marittimi o del Comando di zona aerea territoriale, per questi limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere i) e l);

tolto: g) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: h) l'offeso, o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;

tolto: i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

tolto: l) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

tolto: m) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta;

tolto: n) gli ufficiali che nella ultima compilazione delle note caratteristiche non abbiano riportato almeno la classifica di buono con punti due o qualifiche analoghe, da stabilirsi dal competente Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art83 · fonte del testo