Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 557/1989

    Ha colpito questo articolo
    20 dicembre 1989

    È privo di giustificazione il trattamento differenziato in materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti alle stesse forze armate - nella specie, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri - "non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione". Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 28, 29, comma terzo, 33, comma quarto, 34, 35, comma secondo, e 60 della legge 31 luglio 1954 n. 599 (abrogati ma tuttora applicabili nel caso del giudizio 'a quò, concernente diritti quesiti), nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio. - S.nn. 347/1989, 154/1987, 236/1985, 255/1982, 144/1971.

    Art. 28 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 29 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 33 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 34 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

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  • Sentenza n. 356/1995

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 1995

    Il combinato disposto degli artt. 60 e 63 della legge 31 luglio 1954, n. 599, con cui si comprende, tra le sanzioni disciplinari di stato a carico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la perdita del grado per rimozione a causa di "violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari" - combinato disposto impugnato per ritenuta insufficiente determinazione della fattispecie sanzionata - si integra col dettato dell'art. 67 stessa legge, secondo il quale per poter sottoporre il sottufficiale a Commissione di disciplina, gli atti di cui si sia reso responsabile devono essere "incompatibili con il suo stato", tali cioè da non garantire l'adempimento dei propri doveri e da non consentire il permanere del rapporto. E poiché ciò comporta una più rigorosa motivazione sia del giudizio della Commissione di disciplina, sia del provvedimento che accerta la consistenza dell'addebito, e quindi la possibilità di un più penetrante sindacato di legittimità da parte del giudice, le disposizioni denunciate - così intese - pur se è da auspicare una più stringente definizione legislativa, che adegui le garanzie per le sanzioni di stato al livello di definizione degli illeciti ora delineato dalle norme di principio sulla disciplina militare (legge n. 382 del 1978) e del regolamento di disciplina militare (d.P.R. n. 545 del 1986), non attingono alla rottura del principio di legalità, ne' determinano violazione dell'imparzialità dell'amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 60, primo comma, numero 6, e 63 lett. d), della legge 31 luglio 1954, n. 599). - V. la precedente massima E. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.

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  • Ordinanza n. 113/1991

    Altra decisione
    11 marzo 1991

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla luce della l. n. 19 del 1990, i cui artt. 4 e 9, in relazione all'art. 10, dettano nuove disposizioni con riferimento sia alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, cui consegue la perdita del grado, quanto alla destituzione, con possibile estensione alla cessazione dal servizio permanente effettivo per equivalenza di effetti.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 60 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 85 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1989 al 9 ottobre 2010. 298 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Il grado si perde per una delle seguenti cause:

tolto: 1) perdita della cittadinanza;

tolto: 2) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;

tolto: 3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

tolto: 4) interdizione civile o inabilitazione civile;

tolto: 5) irreperibilita' accertata;

tolto: 6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina;

tolto: 7) condanna:

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

tolto: b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale. Il grado si perde altresi' per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto codice, la decisione del Ministro e' presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art60 · fonte del testo