Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 29 — Trattamento economico durante il periodo di assenza per inferemità non dipendente causa di servizio

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L'operaio assente dal servizio per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidita' dipendente da causa di guerra o di servizio, ha diritto, a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, al trattamento previsto dalle vigenti disposizioni, ad eccezione della quota di aggiunta di famiglia che e' corrisposta per intero. Qualora l'assenza per malattia o infortunio si protragga oltre il periodo di tre giorni, il trattamento di cui al precedente comma e' corrisposto, dall'Ente sopra indicato, dalla data di inizio dell'assenza stessa. All'operaia che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri.

Testo in vigore dal 14 marzo 1961 al 14 aprile 1968

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 247/1984

    Ha colpito questo articolo
    5 novembre 1984

    Posto che la distinzione fra operai ed impiegati, basata su criteri incerti e controversi fin da quando fu introdotta con la legge sull'impiego privato del 1924, non è idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacità di guadagno in ordine al regime previdenziale (come già riconosciuto dalla Corte con la sentenza n. 160 del 1971), deve, per identità di ratio, riconoscersi l'illegittimità costituzionale delle norme che non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza per motivi di salute con conservazione del posto per gli operai dello Stato e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità, risultino in condizione di non poter riprendere la propria attività.

    Art. 29 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 30 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 34 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 23 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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