Art. 29 — Trattamento economico durante il periodo di assenza per inferemità non dipendente causa di servizio
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L'operaio assente dal servizio per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidita' dipendente da causa di guerra o di servizio, ha diritto, a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, al trattamento previsto dalle vigenti disposizioni, ad eccezione della quota di aggiunta di famiglia che e' corrisposta per intero. Qualora l'assenza per malattia o infortunio si protragga oltre il periodo di tre giorni, il trattamento di cui al precedente comma e' corrisposto, dall'Ente sopra indicato, dalla data di inizio dell'assenza stessa. All'operaia che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri. 26
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1968, n. 249
2La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.
Corte Costituzionale
6La Corte Costituzionale con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 247 (in G.U. la s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l. 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello Stato) e 23 l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermita', risultino in condizione di non poter riprendere la propria attivita'".
Testo in vigore dal 15 novembre 1984 al 16 dicembre 2010
