Art. 31
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[1]Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la indennita' speciale annua lorda non riversibile prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503, nella seguente misura:
[2]maresciallo maggiore................... L. 120.000 maresciallo capo..................... L. 100.000 maresciallo ordinario................... L. 85.000 brigadiere......................... L. 60.000 Al vice brigadiere che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta analoga indennita' nella misura di lire cinquantacinquemila. L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e spetta, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. L'indennita' stabilita dal presente articolo spetta, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nella condizione di cui al primo o secondo comma, dell'articolo 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29 la indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma, annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.
Testo in vigore dal 12 marzo 1963 al 2 settembre 1971
