Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 103 — Sanzioni disciplinari
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Le sanzioni disciplinari sono:
- 1)il rimprovero scritto;
- 2)la multa;
- 3)la riduzione dello stipendio;
- 4)la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio;
- 5)la retrocessione;
- 6)la revoca dall'impiego;
- 7)la destituzione. Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto della Azienda di rivalersi dei danni subiti, ai sensi del precedente art. 35. La multa e la retrocessione non si applicano al personale direttivo. La riduzione dello stipendio si applica al solo personale direttivo. Le sanzioni disciplinari e le relative motivazioni sono trascritte nello stato matricolare. Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo triennio, quando siano state piu' gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 settembre 1974
