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Le sanzioni disciplinari sono:

  • 1)il rimprovero scritto;
  • 2)la multa;
  • 3)la riduzione dello stipendio;
  • 4)la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio;
  • 5)la retrocessione;
  • 6)la revoca dall'impiego;
  • 7)la destituzione. Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto della Azienda di rivalersi dei danni subiti, ai sensi del precedente art. 35. La multa e la retrocessione non si applicano al personale direttivo. La riduzione dello stipendio si applica al solo personale direttivo. Le sanzioni disciplinari e le relative motivazioni sono trascritte nello stato matricolare. ((Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo biennio, quando siano state piu' gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce.))

Testo in vigore dal 15 settembre 1974 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 settembre 1974. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… nello stato matricolare. Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo tolto: triennio aggiunto: biennio, quando siano state piu' gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art103 · fonte del testo