Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 11 — Titoli speciali per il personale delle navi traghetto

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Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto e' prescritto il possesso di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica, rispettivamente, sezione capitani e sezione macchinisti, per gli ufficiali navali e di macchina, ed il possesso di diploma di licenza elementare per il restante personale. Sono, inoltre, prescritti i seguenti titoli e requisiti per ciascuna delle qualifiche iniziali:

  • a)per gli ufficiali navali, la patente di capitano di lungo corso e non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale;
  • b)per gli ufficiali di macchina, la patente di macchinista navale di 1ª classe, valida anche per le motonavi, e non meno di un anno di navigazione effettiva, in qualita' di ufficiale macchinista dirigente la guardia;
  • c)per i motoristi, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, la patente di meccanico navale di 1° o 2° grado e non meno di un anno di navigazione, con la qualifica di meccanico navale registrata alla matricola della Marina mercantile o la provenienza dalla marina militare con il grado di sergente o secondo capo motorista;
  • d)per gli elettricisti, il diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della marina militare o da una scuola professionale oppure, aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista, la immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della Marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima;
  • e)per i carpentieri, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria e l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del Codice della navigazione;
  • f)per i marinai, l'immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica di marinaio;
  • g)per i carbonai, l'immatricolazione nella gente di mare di 1a categoria, con la qualifica di carbonaio.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 24 giugno 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art11 · fonte del testo