Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 130 — Procedimento per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le sanzioni per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio sono inflitte, dopo che i fatti siano stati accertati, previa contestazione per iscritto degli addebiti. All'incolpato e' concesso un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle discolpe.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
