Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 130 — Procedimento per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio

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Le sanzioni per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio sono inflitte, dopo che i fatti siano stati accertati, previa contestazione per iscritto degli addebiti. All'incolpato e' concesso un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle discolpe.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art130 · fonte del testo