Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 131 — Procedimento per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio

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Le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio sono accertate mediante documenti o disposizioni scritte. Sulla base delle risultanze di tali accertamenti il funzionario all'uopo normalmente incaricato dal direttore centrale o compartimentale, ovvero dal direttore generale, se trattasi di personale direttivo con qualifiche di ispettore capo e superiori, contesta, per iscritto, la mancanza all'incolpato. L'incolpato, entro dieci giorni dalla comunicazione, ha facolta' di presentare difese scritte e di indicare testimoni a discarico e, per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, di prendere visione e copia degli atti. L'autorita' competente a giudicare la mancanza, provvede sulle richieste dell'incolpato e, quando ritiene sufficiente l'accertamento dei fatti, decide sulla sanzione da infliggere, previo il parere del Consiglio di disciplina per il personale direttivo, e, per il restante personale, per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per oltre dieci giorni:

  • a)del comitato di esercizio, qualora il procedimento riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali;
  • b)di una commissione disciplinare di servizio, composta dal capo del servizio, dal funzionario destinato, normalmente, a sostituirlo e dal capo dell'ufficio cui appartiene il giudicabile, qualora il procedimento riguardi dipendenti addetti alle sedi centrali dei servizi. Le determinazione difformi dal parere del comitato di esercizio o della commissione disciplinare di servizio devono essere motivate.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art131 · fonte del testo