Art. 144 — Estinzione del procedimento
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Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi centoventi giorni dall'ultimo atto senza nessun ulteriore atto sia stato compiuto. L'estinzione determina, altresi', la revoca della sospensione cautelare e della sospensione del giudizio di avanzamento. Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare. estinto.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
