Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 145 — Riapertura del procedimento disciplinare
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Il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, puo', in qualunque tempo, riaprire il procedimento disciplinare, qualora emergano nuovi fatti o vengano acquisite nuove prove che facciano fondatamente ritenere che:
- a)sia stato prosciolto chi, invece, doveva essere punito o, comunque, sia stata ritenuta sussistente una mancanza disciplinare meno grave di quella realmente commessa;
- b)sia stata ritenuta sussistente una mancanza in realta' insussistente o, comunque meno grave di quella per la quale e' stata inflitta la punizione. Il personale puo' chiedere, nelle stesse circostanze, la riapertura del procedimento quando sia stata inflitta, almeno, la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
