Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 165 — Collocamento a riposo d'ufficio

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Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di eta' e di servizio utile per la pensione, indicati nella annessa tabella (allegato n. 15). Qualora, alla data del compimento del limite di eta', non sia stato compiuto il limite di servizio, il collocamento a riposo avviene al compimento di tale ultimo limite e, comunque, non oltre il 65° anno di eta'. In tal caso, a coloro che non abbiano raggiunto il limite prescritto, e' liquidata la pensione come se avessero raggiunto il predetto limite, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo necessario, all'atto del collocamento a riposo, a raggiungere un numero di anni utili per la liquidazione, pari ai limiti stessi. Il personale dell'esercizio, per il quale sono previsti limiti di eta', di 58 e 60 anni, viene conservato in servizio per altri due anni qualora ne faccia domanda almeno sei mesi prima del compimento dei suddetti limiti di eta' e conservi i requisiti fisici richiesti per l'espletamento completo delle mansioni della qualifica rivestita. I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica, ai sensi dell'art. 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di eta' previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza. In tal caso, il collocamento a riposo si considera, ai fini della liquidazione del normale trattamento di quiescenza, avvenuto per misura amministrativa. Il collocamento a riposo d'ufficio e' disposto dai direttori centrali o dai direttori compartimentali, rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale dei compartimenti, e, per tali autorita', dal direttore generale.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967

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