Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 165 — Collocamento a riposo d'ufficio

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Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di eta' e di servizio utile per la pensione, indicati nella annessa tabella (allegato n. 15). Qualora, alla data del compimento del limite di eta', non sia stato compiuto il limite di servizio, il collocamento a riposo avviene al compimento di tale ultimo limite e, comunque, non oltre il 65° anno di eta'. In tal caso, a coloro che non abbiano raggiunto il limite prescritto, e' liquidata la pensione come se avessero raggiunto il predetto limite, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo necessario, all'atto del collocamento a riposo, a raggiungere un numero di anni utili per la liquidazione, pari ai limiti stessi. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1967, N. 40. 19 I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica ai sensi dell'articolo 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di eta' e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza. Il collocamento a riposo d'ufficio e' disposto dai direttori centrali o dai direttori compartimentali, rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale dei compartimenti, e, per tali autorita', dal direttore generale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1981, n. 564

19

La L. 6 ottobre 1981, n. 564 ha disposto (con l'art. 9, comma 7) l'abrogazione del quarto comma dell'art. 165 della L. 26 marzo 1958, n. 425.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1981 al 16 dicembre 2010

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Che cosa è cambiato dal 28 ottobre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1967 al 28 ottobre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 ottobre 1981, n. 564

    La L. 6 ottobre 1981, n. 564 ha disposto (con l'art. 9, comma 7) l'abrogazione del quarto comma dell'art. 165 della L. 26 marzo 1958, n. 425.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art165 · fonte del testo