Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 165 — Collocamento a riposo d'ufficio

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Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di eta' e di servizio utile per la pensione, indicati nella annessa tabella (allegato n. 15). Qualora, alla data del compimento del limite di eta', non sia stato compiuto il limite di servizio, il collocamento a riposo avviene al compimento di tale ultimo limite e, comunque, non oltre il 65° anno di eta'. In tal caso, a coloro che non abbiano raggiunto il limite prescritto, e' liquidata la pensione come se avessero raggiunto il predetto limite, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo necessario, all'atto del collocamento a riposo, a raggiungere un numero di anni utili per la liquidazione, pari ai limiti stessi. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1967, N. 40)). ((I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica ai sensi dell'articolo 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di eta' e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza)). Il collocamento a riposo d'ufficio e' disposto dai direttori centrali o dai direttori compartimentali, rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale dei compartimenti, e, per tali autorita', dal direttore generale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1967 al 28 ottobre 1981

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Che cosa è cambiato dal 15 marzo 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967. 78 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… a raggiungere un numero di anni utili per la liquidazione, pari ai limiti stessi. tolto: Il personale dell'esercizio, per il quale sono previsti limiti di eta', di 58 e 60 anni, viene conservato in servizio per altri due anni qualora ne faccia domanda almeno sei mesi prima del compimento dei suddetti limiti di eta' e conservi i requisiti fisici richiesti per l'espletamento completo delle mansioni della qualifica rivestita aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1967, N. 40. I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualificatolto: , ai sensi dell'art. aggiunto: ai sensi dell'articolo 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di eta' aggiunto: e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienzatolto: . In tal caso, il collocamento a riposo si considera, ai fini della liquidazione del normale trattamento di quiescenza, avvenuto per misura amministrativa. Il collocamento a riposo d'ufficio e' disposto dai direttori centrali o dai direttori …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art165 · fonte del testo