Art. 165 — Collocamento a riposo d'ufficio
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Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di eta' e di servizio utile per la pensione, indicati nella annessa tabella (allegato n. 15). Qualora, alla data del compimento del limite di eta', non sia stato compiuto il limite di servizio, il collocamento a riposo avviene al compimento di tale ultimo limite e, comunque, non oltre il 65° anno di eta'. In tal caso, a coloro che non abbiano raggiunto il limite prescritto, e' liquidata la pensione come se avessero raggiunto il predetto limite, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo necessario, all'atto del collocamento a riposo, a raggiungere un numero di anni utili per la liquidazione, pari ai limiti stessi. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1967, N. 40)). ((I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica ai sensi dell'articolo 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di eta' e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza)). Il collocamento a riposo d'ufficio e' disposto dai direttori centrali o dai direttori compartimentali, rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale dei compartimenti, e, per tali autorita', dal direttore generale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1967 al 28 ottobre 1981
