Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 4 — Assunzione di personale femminile

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L'assunzione di personale femminile e' ammessa:

  • a)nel personale degli uffici, con le qualifiche di segretario, aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed infermiere;
  • b)nel personale dirigente delle stazioni con la qualifica di interprete.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art4 · fonte del testo