Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 4 — Assunzione di personale femminile
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L'assunzione di personale femminile e' ammessa:
- a)nel personale degli uffici, con le qualifiche di segretario, aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed infermiere;
- b)nel personale dirigente delle stazioni con la qualifica di interprete.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963
