Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 4 — Assunzione di personale femminile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1963 al 26 agosto 1967. Leggi il testo vigente →

L'assunzione di personale femminile e' ammessa:

  • a)nel personale degli uffici, con le qualifiche di segretario, aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed infermiere;
  • b)nel personale dirigente delle stazioni con la qualifica di interprete.5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 febbraio 1963, n. 304

5

La L. 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 17) che "In deroga all'articolo 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'assunzione di personale prevista dagli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge suddetta, viene estesa, con le stesse modalita' di cui ai medesimi articoli e loro successive modificazioni, al personale femminile dipendente dalle imprese esercenti appalti di forniture di mano d'opera". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".

Testo in vigore dal 13 aprile 1963 al 26 agosto 1967

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 febbraio 1963, n. 304

    La L. 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 17) che "In deroga all'articolo 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'assunzione di personale prevista dagli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge suddetta, viene estesa, con le stesse modalita' di cui ai medesimi articoli e loro successive modificazioni, al personale femminile dipendente dalle imprese esercenti appalti di forniture di mano d'opera". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art4 · fonte del testo