Art. 4 — Assunzione di personale femminile
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L'assunzione di personale femminile e' ammessa:
- a)nel personale degli uffici, con le qualifiche di segretario, aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed infermiere;
- b)nel personale dirigente delle stazioni con la qualifica di interprete.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 febbraio 1963, n. 304
5La L. 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 17) che "In deroga all'articolo 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'assunzione di personale prevista dagli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge suddetta, viene estesa, con le stesse modalita' di cui ai medesimi articoli e loro successive modificazioni, al personale femminile dipendente dalle imprese esercenti appalti di forniture di mano d'opera". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".
Testo in vigore dal 13 aprile 1963 al 26 agosto 1967
