Art. 47 — Obbligo dell'adempimento temporaneo di funzioni diverse di qualifica pari od inferiore, da quelle della qualifica di appartenenza
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Per esigenze di servizio, il personale puo' essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari od inferiori, da quelle della qualifica rivestita, ancorche' proprie di altre qualifiche. Il provvedimento non puo' avere carattere punitivo. La destinazione ad altre funzioni, contemplata dal presente articolo, non puo' avere durata superiore ad un anno.((Detto periodo potra' essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico.))4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 dicembre 1961, n. 1256
4La L. 4 dicembre 1961, n. 1256 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "la presente legge ha effetto dal 30 giugno 1961".
Testo in vigore dal 26 dicembre 1961 al 15 settembre 1974
