Art. 47 — Obbligo dell'adempimento temporaneo di funzioni diverse di qualifica pari od inferiore, da quelle della qualifica di appartenenza
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((Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita. Per comprovate esigenze di servizio, il personale puo' essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari o, eccezionalmente, inferiori, rispetto a quelle della qualifica rivestita ancorche' proprie di altra qualifica. Il provvedimento non puo' avere carattere punitivo. Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non puo' influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato. La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non puo' avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potra' essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 dicembre 1961, n. 1256
4La L. 4 dicembre 1961, n. 1256 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "la presente legge ha effetto dal 30 giugno 1961".
Testo in vigore dal 15 settembre 1974 al 16 dicembre 2010
