Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 47 — Obbligo dell'adempimento temporaneo di funzioni diverse di qualifica pari od inferiore, da quelle della qualifica di appartenenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 settembre 1974 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita. Per comprovate esigenze di servizio, il personale puo' essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari o, eccezionalmente, inferiori, rispetto a quelle della qualifica rivestita ancorche' proprie di altra qualifica. Il provvedimento non puo' avere carattere punitivo. Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non puo' influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato. La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non puo' avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potra' essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 dicembre 1961, n. 1256

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La L. 4 dicembre 1961, n. 1256 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "la presente legge ha effetto dal 30 giugno 1961".

Testo in vigore dal 15 settembre 1974 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 26 dicembre 1961 al 15 settembre 1974. 7 parole tolte, 56 parole aggiunte.

tolto: Peraggiunto: Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita. Per comprovate esigenze di servizio, il personale puo' essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari tolto: od inferiori, da aggiunto: o, eccezionalmente, inferiori, rispetto a quelle della qualifica rivestitatolto: , ancorche' proprie di tolto: altre qualifiche aggiunto: altra qualifica. Il provvedimento non puo' avere carattere punitivo. aggiunto: Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non puo' influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato. La destinazione ad altre funzioni, contemplata tolto: dal aggiunto: nel presente articolo, non puo' avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potra' essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art47 · fonte del testo