Art. 80 — Conferimento di funzioni superiori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967. Leggi il testo vigente →
L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore e' attribuito dalle autorita' che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto. Ai fini del conferimento dell'incarico, dovra' tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le piu' recenti promozioni di qualifica. Al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie della qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica superiore. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennita' non pensionabile. Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi si computano anche i periodi non inferiori a quindici giorni continuativi entro l'anno dall'inizio del primo di tali periodi, purche' tra l'uno e l'altro non vi sia intervallo, per qualsiasi motivo, superiore a sessanta giorni. L'incarico di funzioni superiori si considera, senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967
