Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 80 — Conferimento di funzioni superiori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1979 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore della carriera di appartenenza e' attribuito dalle autorita' che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto. Non e' consentito l'incarico di funzioni di qualifica superiore di diversa carriera, salvo che si tratti di qualifica alla quale si possa accedere direttamente per ordinaria progressione. In ogni caso il personale degli uffici e quello dei dirigenti dell'esercizio non possono essere utilizzati in funzioni dei gruppi superiori. L'incarico di funzioni di qualifica superiore di piu' livelli gerarchici nell'ambito della carriera di appartenenza puo' essere attribuito solo per gravi e motivate esigenze di servizio. Per il personale dirigente dell'esercizio, per quello di concetto degli uffici e per quello direttivo, il provvedimento viene adottato dal direttore generale dell'Azienda; per il rimanente personale, dai direttori compartimentali o dai direttori dei servizi. Ai fini del conferimento dell'incarico, deve tenersi conto dell'ordine di graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le piu' recenti promozioni di qualifica. Al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori compete - dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico - lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica di effettiva utilizzazione. La differenza tra gli stipendi viene considerata come indennita' non pensionabile. Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi, si computano i periodi di qualsiasi durata entro l'anno dall'inizio del primo di essi, purche' tra l'uno e l'altro non vi sia un intervallo per qualsiasi motivo superiore a sessanta giorni. L'incarico di funzioni superiori si considera senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo.16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 febbraio 1979, n. 42

16

La L. 6 febbraio 1979, n. 42 ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo". La L. 6 febbraio 1979, n. 42 ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 3) che la modifica ha effetto dal 1 ottobre 1978.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1979 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1967 al 18 febbraio 1979.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 febbraio 1979, n. 42

    La L. 6 febbraio 1979, n. 42 ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il disposto del presente articolo". La L. 6 febbraio 1979, n. 42 ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 3) che la modifica ha effetto dal 1 ottobre 1978.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art80 · fonte del testo