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Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, puo' essere accordato ai dipendenti che abbiano gia' usufruito del congedo ordinario, un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione, Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale puo' autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese. Competenti a concedere il congedo straordinario sono:

  • a)per il personale delle sedi centrali dei servizi, i rispettivi direttori centrali;
  • b)per il personale esecutivo dell'esercizio, i rispettivi capi delle divisioni compartimentali e delle altre unita' assimilate;
  • c)per il rimanente personale dei compartimenti, il direttore compartimentale.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 19 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art88 · fonte del testo