Art. 88 — Congedo straordinario
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((Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, puo' essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale puo' autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese)). Competenti a concedere il congedo straordinario sono:
- a)per il personale delle sedi centrali dei servizi, i rispettivi direttori centrali;
- b)per il personale esecutivo dell'esercizio, i rispettivi capi delle divisioni compartimentali e delle altre unita' assimilate;
- c)per il rimanente personale dei compartimenti, il direttore compartimentale.
Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010
