Art. 91 — Trattamento economico durante le assenze per inabilità derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia contratta per causa unica e diretta di servizio
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L'azienda, nella veste di istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro, corrisponde al personale, durante le assenze per inabilita' derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, o da malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, l'intera retribuzione spettante in servizio, sino alla riammissione in impiego o fino alla dispensa dal servizio, calcolata, per quanto concerne le competenze accessorie, sulla media giornaliera di quelle percepite negli ultimi trenta giorni di attivita' precedenti l'infortunio o l'inizio della malattia. Dalle competenze medesime sono, pero', escluse quelle di cui ai capi I, II e XI, tranne quella di cui all'art. 73, della legge 31 luglio 1957, n. 685. Quando l'assenza non supera i giorni cinque in caso di infortunio od i giorni dieci in caso di malattia professionale o malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, viene corrisposto il trattamento previsto dall'art. 90. Per i casi di morte o di inabilita' permanente, che sia causa di esonero in seguito ad infortunio sul lavoro o per malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio, viene corrisposta, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni e quando risulti piu' favorevole, la pensione in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite di eta' stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15).
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 13 aprile 1963
