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Ai vicebrigadieri, agli appuntati, alle guardie scelte e alle guardie di pubblica sicurezza che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cessati dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per eta', o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non hanno compiuto gli anni 65, compete la indennita' speciale prevista dagli articoli 56 e 22, a decorrere dal 1 gennaio 1961, o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a questa ultima data. La suddetta indennita' speciale compete anche, sino al compimento del 65° anno di eta', al personale di cui al precedente comma che si e' trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennita' stessa nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 18 gennaio 1968
