Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste rispettivamente, dall'art. 25, lettere c), d), e) e dall'art. 39, lettere b), c), d), e), f), non puo' fare domanda di impiego civile. Perde titolo a conseguire l'inpiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da piu' di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art57 · fonte del testo