Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 76
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Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:
- 1)per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto e' computata per posto intero;
- 2)per il restante decimo, mediante esame di idoneita', al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 87. I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1 sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame d'idoneita'.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 31 dicembre 1975
