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Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

  • 1)per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto e' computata per posto intero;
  • 2)per il restante decimo, mediante esame di idoneita', al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 87. I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1 sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame d'idoneita'.

Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 31 dicembre 1975

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art76 · fonte del testo