Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →
La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie:
- 1)ordinamento dei comuni e delle province;
- 2)istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3)incremento della produzione industriale e delle attivita' commerciali;
- 4)ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale;
- 5)utilizzazione delle acque pubbliche;
- 6)assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
- 7)opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
- 8)opere di bonifica.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva