Art. 5

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La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie:

  • 1)ordinamento dei comuni e delle province;
  • 2)istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  • 3)incremento della produzione industriale e delle attivita' commerciali;
  • 4)ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale;
  • 5)utilizzazione delle acque pubbliche;
  • 6)assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
  • 7)opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
  • 8)opere di bonifica.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art5 · fonte su Normattiva